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Entrate in vigore le norme UNI/TS 11300

Sono entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione, il 2 ottobre 2014, le norme UNI/TS 11300-1 e 2 del 2014 relative al calcolo del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale e di energia primaria per la climatizzazione invernale, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione in edifici non residenziali .

Si tratta di una piccola rivoluzione nei procedimenti di calcolo delle prestazioni energetiche di edifici e impianti, che vanno immediatamente adeguati alle nuove specifiche tecniche, per il rispetto dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 e del DPR 59/2009 e per la certificazione energetica degli edifici nelle Regioni che richiamano le norme UNI/TS 11300 per tali calcoli.

Certificazione energetica che si esegue con software commerciali o gratuiti, che vanno quindi aggiornati alle nuove norme UNI.  Il giorno successivo all’entrata in vigore delle due norme, il Comitato Termotecnico Italiano (CTI), l’organismo che certifica la conformità alle norme UNI TS 11300 dei software per la certificazione energetica, ha informato gli utenti di aver attivato la procedura di verifica di conformità alle norme UNI/TS 11300-1 e 2 del 2014, sospendendo quella relativa alla versione 2008.


 
Le software house stanno aggiornando i propri software per la certificazione energetica e stanno procedendo all’acquisizione della conformità alle UNI/TS 11300-1 e 2 del 2014, che nel frattempo possono autocertificare.
 
Infatti, “nelle more del rilascio del certificato di conformità - spiega il CTI - i soggetti in possesso del protocollo della domanda possono avvalersi della facoltà di autodichiarazione di conformità, come previsto dal DPR 59/2009”.
 
Il CTI chiarisce inoltre che gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) redatti fino al 1° ottobre 2014 con i software conformi alle norme UNI del 2008 sono validi per 10 anni.
 
Per quanto riguarda invece i software gratuiti, quello di riferimento è il DOCET di Cnr ed Enea, nel cui sito ufficiale viene annunciato che, a seguito dell'entrata in vigore delle UNI/TS 11300 del 2 ottobre 2014 "siamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Ciò premesso, si consiglia di non redigere APE con il software DOCET". Anche il DOCET, per poter essere ancora utilizzato, dovrà dunque essere aggiornato alle nuove norme.
 
Tornando alle UNI/TS 11300, l’altra questione da tener presente è che le nuove norme del 2014 sono, dal 2 ottobre scorso, il riferimento per quelle Regioni che richiamano le norme UNI/TS 11300 per i calcoli propedeutici alla certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione ed esistenti.

L'Emilia Romagna, con un comunicato del 7 ottobre, ha informato che “a partire dal 2 ottobre 2014, i soli strumenti applicativi di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini del rilascio del relativo attestato sono quelli conformi alle norme UNI/TS 11300-1:2014; UNI/TS 11300-2:2014; UNI/TS 11300-1:2014 11300-3:2010; UNI/TS 11300-1:2014 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013”.
 
Per quanto riguarda il metodo di calcolo DOCET, l’Emilia Romagna avverte che esso potrà essere utilizzato (con i limiti previsti) solo se conforme alle suddette norme UNI/TS e alla Raccomandazione R14:2013.
 
La Regione conclude sottolineando la responsabilità del certificatore nell’eventuale utilizzo improprio di strumenti applicativi di calcolo non conformi alle specifiche tecniche richiamate.
 
Infine segnaliamo che il CTI informa che “è attesa, presumibilmente entro l’anno 2014, la pubblicazione di uno o più decreti attuativi della Legge 90/2013” (di conversione del DL 63/2013 che ha recepito in Italia la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia) e che è quindi probabile che i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici siano “aggiornati nel breve termine”.
 
Come chiarito un anno fa dal Ministero dello Sviluppo Economico, fino all’emanazione delle nuove metodologie di calcolo, gli APE continueranno ad essere redatti, come gli attestati di certificazione energetica (ACE), secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009.