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SUPERBONUS 110% DECRETO RILANCIO

 

 Il decreto legge Rilancio (Dl 34/2020) ha introdotto il Superbonus al 110%, la possibilità di detrarre dall’Irperf dovuta in cinque anni, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi specifici, ossia la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi; la possibilità di fare i lavori in casa gratis grazie ad incentivi del 110 % rendendo questa misura tra le più attese del provvedimento visto che sfrutta il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura;  tuttavia per conoscere le modalità attuative delle predette ultime due possibilità occorrerà attendere apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L’ecobonus al 110% è senza dubbio una buona notizia per i contribuenti, che potranno fare i lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico gratis, vista la possibilità di cedere il credito alle imprese che hanno fatto gli interventi o alle banche.

Questa possibilità, prima destinata solo agli incapienti, col nuovo decreto viene data alle famiglie e ai condomini. La misura permetterebbe di fare i lavori in casa fino al 2021.

Per poter aver accesso all’ecobonus 110% però bisognerà essere in possesso di determinati requisiti, che dovranno essere certificati: chi rilascerà falsi attestati andrà incontro a sanzioni salate.

A essere coperte saranno le spese sostenute per interventi tra il 1° luglio e il 31 dicembre del 2021. Inoltre, si accorciano i tempi per ottenere i rimborsi: 5 anni invece di 10.

 Fino al 1° luglio, quando si potrà iniziare a fare richiesta, e in attesa dei vari decreti attuativi e delle procedure dell’Agenzia delle Entrate, si può pensare alla progettazione degli interventi, la scelta dei fornitori, le approvazioni nelle assemblee di condominio.

Vediamo in cosa consiste questo ecobonus e sismabonus al 110% e perché permetterebbe di fare gratis i lavori in casa.

 

Ecobonus 110%: requisiti e interventi ammessi

Per poter usufruire del super bonus ci sono dei vincoli: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una, sempre riconosciuta tramite Ape.

Permettono di godere dello sconto Irpef del 110% anche gli interventi di messa in sicurezza degli immobili per cui si può fruire del sismabonus, sempre se realizzati tra il 1° luglio 2002 e il 31 dicembre 2021. L’agevolazione fiscale si applica così agli interventi antisismici finalizzati alla messa in sicurezza statica degli edifici abitativi, purché non ubicati nelle zone sismiche 4, fino a un massimale di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Laddove poi il contribuente ceda il credito corrispondente alla detrazione ad una compagnia di assicurazione, stipulando contestualmente una polizza a copertura degli eventi calamitosi, allora anche la detrazione dei relativi premi sarà agevolata, nella misura del 90% e non più del 19%.

Tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:

  • cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, per una soglia massima di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati dovranno rispettare i requisiti previsti dal decreto Ambiente dell’ottobre 2017;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore. Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici. La spesa massima è di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi:

  • il montaggio di pannelli solari;
  • il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
  • gli interventi previsti dal vecchio ecobonus (ad esempio l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi , così anche l’acquisto e installazione di schermature solari e di dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione);
  • la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Come funziona questo super ecobonus? In pratica le famiglie e i condomini potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori, cosa che ora è concessa solo agli incapienti. 

 

Ecobonus 110%, chi ne ha diritto?

Come abbiamo visto, la possibilità di fare i lavori in casa gratis dipende dal tipo di interventi effettuati. A stabilire i beneficiari della super detrazione è il comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività dì impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

I lavori sugli edifici unifamiliari rientrano nel bonus solo se adibiti a prima casa.

Visti gli alti limiti di spesa, e l’eccezione fatta per le seconde case, è chiaro che l’agevolazione è stata pensata particolarmente per i condomini. 

 

Lavori in casa gratis: quali documenti servono?

L’ecobonus al 110% è tra le misure più accattivanti dell’intero decreto Rilancio, ma per ottenerlo bisognerà avere a che fare molta burocrazia.

L’iter infatti è abbastanza complesso, considerando che oltre quello legislativo (con le possibili modifiche della conversione in legge) c’è anche quello operativo.

Serve il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni. Parimenti, sarà necessario attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito.

Serve poi l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori porterebbero un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile).

Questo “salto” energetico va certificato prima e dopo i lavori, e solo professionisti abilitati e iscritti all’albo.

Bisognerà poi comunicare i dati degli interventi esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui verranno definite le modalità attuative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Sarà anche necessario fare la comunicazione all’ENEA.

 

Superbonus su prima e seconda casa

Il superbonus 110% è previsto su tutti gli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Così gli edifici condominiali sono sempre ammessi al superbonus, a prescindere dal fatto che le singole unità immobiliari che compongono il condominio siano abitazioni principali o altro: in sostanza, se su un edificio condominiale viene effettuato ad esempio un cappotto termico, l’intervento è agevolabile con il superbonus del 110%, a prescindere dal fatto che nel condominio possano esserci studi professionali, negozi e seconde case.

 

Bonus facciate e superbonus?

In merito al bonus facciate, ossia la possibilità di detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 90% delle spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, non è previsto direttamente alcun aumento dell’aliquota dal 90% al 110%. Tuttavia chi ha intenzione di effettuare i lavori sulle facciate esterne degli edifici potrà scegliere il nuovo superbonus del 110% “allargato” nel senso che dovrà eseguire un intervento più grande connesso alla climatizzazione e all’isolamento termico e aggiungere i lavori sulla facciata quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. A tal proposito però si attendono ulteriori chiarimenti e istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Ecobonus 110%, sanzioni salate per chi rilascia documenti falsi

Il Governo ha previsto anche le sanzioni per chi rilascia attestazioni infedeli.

L’ecobonus al 110% infatti si potrà richiedere, come abbiamo visto, soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità, rilasciato da commercialisti e CAF: è dunque un documento indispensabile anche per la cessione del credito.

Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una sanzione pecunaria dai 2.000 ai 15.000 euro.

La sanzione è da intendersi per ogni documento infedele rilasciato al cittadino. Inoltre, scoperta la truffa, i benefici fiscali del super bonus decadranno all’istante.

Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a doversi occupare delle procedure di verifica.

Inoltre, in caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto all’ecobonus 110%, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme corrispondenti alla detrazione non spettante.

Non solo: l’importo che l’Amministrazione Finanziaria recupererà sarà maggiorato con l’applicazione di interessi e sanzioni.

 

Altre detrazioni fiscali per i lavori in casa

Il Superbonus al 110% – previsto per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e di isolamento termico a cui si possono agganciare gli altri lavori ammessi a godere dell’ecobonus e del bonus facciate – si aggiunge così al novero delle altre detrazioni fiscali per interventi sulla casa. 

Così la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione, spetta nel caso di interventi ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR ovvero, tra gli altri, interventi di manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, si può beneficiare di una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Connesso alla detrazione fiscale per ristrutturazione, c’è il bonus mobili, ossia l’agevolazione per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione che consiste in una detrazione dall’Irpef in misura pari al 50% prevista per l’acquisto. Condizione indispensabile per avere il bonus è quella di realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione Irpef al 50% fino al 31.12.2020, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali.

Nel novero delle detrazioni fiscali previste per il contribuente c’è anche il bonus verde, una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per una serie di interventi che riguardano il verde. Nel dettaglio il bonus verde è previsto per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. 

Da sottolineare che tali detrazioni sono fruibili nella misura più alta fino alla fine di quest’anno mentre il Superbonus al 110% è valido dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Inoltre le prime sono fruibili nella dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali mentre il superbonus in cinque. Inoltre la detrazione per gli interventi di recupero edilizio al 50% fino al 31 dicembre 2020 non è cumulabile con l’ecobonus: così nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio. Si dovrà chiarire se lo stesso concetto vale anche per il Superbobonus. 

 

Difficoltà di attuazione del Superbonus 

Ma forse tutto quel che luccica non è oro come si evince in questa intervista a Gianluca Garbi, ceo di Banca Sistema di cui è fondatore. Garbi ha una lunga carriera nella finanza: è stato tra l’altro membro del Consiglio degli esperti del Mef al tempo in cui Mario Draghi ne era direttore generale e dal 1998 al 2011 è stato ad del Gruppo MTS, il mercato paneuropeo dei Titoli di Stato all’ingrosso.

Dottor Garbi, il meccanismo messo a punto sembra per una volta perfetto per rilanciare l’edilizia in questo momento. Non sarà così? Dobbiamo preoccuparci? 

“Certo, un rilancio dell’edilizia ci sarà, qualche miliardo di lavori in più ci sarà, ma rispetto alla vulgata di un facile accesso per tutti a queste agevolazioni sarei molto prudente”.

Perché?

“Perché questa procedura non è affatto facile e scontata e implica da una parte l’intervento di banche o altri finanziatori se il condominio non ha i soldi per anticipare i lavori e, dall’altra, imprese dalle spalle larghe, mentre la vedo dura per la piccola impresa artigiana. Certo, dobbiamo ancora aspettare la conversione del decreto legge e i decreti ministeriali attuativi, ma la sostanza delle cose al momento sembra questa: un percorso molto difficile e non per tutti”.

Sembra che tutto ruoti intorno al concetto del credito d’imposta. Siccome i condomini non hanno tutti questi soldi da anticipare, potranno cedere alle banche o ad altre grandi imprese il credito d’imposta, sulla base del quale il costruttore potrà avere i finanziamenti. E quel 10 per cento in più servirà proprio a coprire i costi dello “sconto” anticipato del credito. Come stanno le cose?

“Cominciamo col dire che, al momento attuale e se non cambiano le cose, il credito d’imposta non scatta subito ma soltanto a fine lavori, anzi quando l’Agenzia delle Entrate avrà riconosciuto che tutto è stato fatto nel rispetto delle leggi, e non sempre i tempi burocratici consentono una rapida risposta. Se, com'è probabile, ci vogliono diversi mesi per effettuare i lavori, l’impresa nel frattempo dove li trova i soldi? Andando in banca, evidentemente”.

Scusi, non potrebbe cedere il futuro credito d’imposta del condominio?

“Ma quale banca darebbe dei soldi di fronte alle incertezze che esistono su un credito d’imposta futuro? Chi garantisce che l’impresa finisca davvero i lavori che comincia? E che siano fatti a norma di legge? No, evidentemente non qualunque impresa di costruzione avrà i finanziamenti necessari ma soltanto quelle che hanno un buon merito di credito: è questo il vero discrimine. E certo non saranno piccole imprese artigiane ma medie imprese, quelle che magari hanno 50 lavori in corso e in cui il rischio di non finire per tempo (la scadenza oggi è a fine 2021 oggi ma potrebbe slittare a fine 2022 com’è stato richiesto da qualcuno) è molto ridotto. Chi anticiperebbe i soldi a una piccola impresa artigiana che ha 1 o 2 lavori di questo tipo? Se non li finisse in tempo la banca perderebbe tutti i soldi”.

Scusi, a questo punto sorge un dubbio: il condominio, che aveva creduto di poter fare i lavori gratis, si trova di fronte a un’impresa che deve finanziarsi presso una banca o un altro soggetto, il che implica dei costi. Chi li paga? 

“È possibile che al condominio sia richiesto di pagare una piccola parte di questi costi di finanziamento. Del resto, come si remunera chi anticipa i soldi finché, dopo la fine dei lavori, non ci sia la certificazione e l’imprimatur dell’Agenzia delle Entrate, dopo di che il credito fiscale può essere ceduto? Ma si ricordi anche che, per dieci anni, possono sempre sorgere contestazioni. Anche nei crediti d’imposta c’è sempre un’alea”.

Però scusi, c’è quel famoso 10 per cento in più che dovrebbe remunerare chi anticipa i soldi.

“Guardi, qui c’è un grosso equivoco. Quel 10 per cento non è veramente in più”.

Come?

“Rappresenta soltanto il costo finanziario di ottenere i soldi scaglionati nel tempo. Infatti, io non ottengo il 110 per cento dell’importo lo stesso anno in cui matura il credito d’imposta ma diluito nei 5 anni successivi: lo Stato lo paga in questo modo. Quindi in effetti ottengo, in termini attuariali, più o meno il 100 per cento”.

Il mio ottimismo sta calando rapidamente…

“Ed è giusto, ridimensioniamo il superottimismo. Anche perché, prima di dare in appalto i lavori, il condominio dovrà fare più di un’assemblea e dovrà mettersi d’accordo per far fare il progetto a un ingegnere, ottenere l’autorizzazione da parte del Comune e in qualche caso anche dei Beni culturali sull’impatto ambientale”.

Tutti soldi che servono in anticipo. Ma davvero non c’è nessun modo perché i condominii non paghino nulla?

“Una possibilità teorica ci sarebbe. Quando si fanno dei lavori, l’azienda edile presenta in genere uno sconto del 20-30 per cento sui materiali e sui servizi. Se non facesse alcuno sconto, avrebbe forse un margine per pagare gli interessi alla banca e così si potrebbe arrivare al famoso costo zero per il condominio”.

Torniamo alle imprese edili. Lei ha detto che sono avvantaggiate quelle medie, già strutturate, e con un merito di credito buono. Ma quelle medie non sono tante…

“…già, e tenderanno a privilegiare i lavori più grandi”.

Quindi ci sarà un affollamento pazzesco e soltanto pochi condominii riusciranno a usare queste agevolazioni? Soprattutto i più piccoli non ce la faranno?

“Non è detto. Si possono ipotizzare dei consorzi di piccole imprese o Ati, associazioni temporali d’imprese, ma devono sbrigarsi, il 2021 (o anche il 2022) sono molto vicini.

Torniamo ai crediti d’imposta. C’è chi ipotizza che possa nascere un vero proprio mercato per le banche.

“Non soltanto per le banche ma anche per le assicurazioni o per grandi imprese come le utilities o qualunque società che abbia molta cassa e debba pagare molte imposte. Per tutte potrebbe esser conveniente acquistare questi crediti, Ma attenzione: nessuno fa niente per niente: io posso comprare un credito d’imposta futuro perché così compenserò le tasse che devo pagare ma devo avere una convenienza: quindi se il valore è 100 io lo pagherò 95-97. Infine, c’è da dire che questo mercato non avrà un futuro”.

Perché?

“Perché lo Stato non potrà pagare per sempre soldi a fondo perduto. Finita l’emergenza tutti questi sussidi dovranno essere tolti”.

 

02/07/2020 si integra l'articolo con la guida Logical Soft dove cliccando sul tipo di intervento si potranno avere chiare indicazioni in merito

A - Interventi di glioramento sismicoB - Isolamento dell'involucroC - Cambio impianto centralizzato con nuova caldaiaD - Cambio impianto con pompa di calore o microcogeneratoreE - Colonnine di ricarica per veicoli elettriciF - Installazione di pannelli fotovoltaiciG - sostituzione dei serramentiH - Schermature mobiliI - Isolamento della copertura inclinataL - Cambio impianto autonomo con nuova caldaiaM - Building automation;

 

10/07/2020 approvato il Decreto rilancio alla Camera, la legge approva al Senato profondamente cambiata

Ieri la Camera ha dato la fiducia al Governo sul disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020) che, agli articoli 119 e 121, disciplina le detrazioni al 110% e le modalità per usufruirne. Oggi è arrivato il voto favorevole di Montecitorio sul provvedimento, che passerà al Senato per essere definitivamente licenziato non oltre il 18 luglio.

Superbonus 110%: cappotto, caldaie e antisismica

Possono ottenere il superbonus gli interventi di:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico). Il tetto di spesa è fissato a 50mila euro per gli edifici unifamiliari, 40mila euro per i condomìni fino a 8 unità e 30mila euro per quelli più grandi;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Il tetto di spesa è fissato a 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità e a 15mila euro nei condomìni più grandi;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Il tetto di spesa è fissato a 30.000 euro;
  • messa in sicurezza antisismica in zona sismica 1, 2 e 3.

Superbonus per demolizione e ricostruzione

Il Superbonus per l’efficientamento energetico è riconosciuto anche agli interventi di demolizione e ricostruzione, al fine di dare al beneficiario più chances di scelta tra le soluzioni progettuali. 

Gli altri interventi di efficientamento energetico e sismico

Accedono al superbonus anche gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, a condizione che siano realizzati congiuntamente agli interventi principali (cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e messa in sicurezza antisismica).

 

Per ulteriori informazioni:

110% FIRMATO IL DECRETO ASSEVERAZIONI

GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE SUPERBONUS 110%