Lo Studio Loiaconi offre servizi di gestione e amministrazione condominiale.
L'art. 1129 del C.C., così come modificato dalla legge 11 dicembre 2012 n.220, recita:
« Quando i Condomini proprietari sono più di otto, l'Assemblea nomina un Amministratore. Se l'Assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più Condomini. L'Amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dell'Assemblea. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun Condomino, nei casi previsti dagli art.1129 e 1131 del c.c.. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'Amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro »
L'amministratore condominiale dello Studio Loiaconi garantirà al condominio di:
- indire e tenere l'assemblea ordinaria annuale
- indire e tenere le eventuali riunioni dei Consiglieri
- redigere ed inviare il preventivo con il riparto spese
- redigere ed inviare il consuntivo con il riparto spese
- accedere al condominio secondo necessità
- dare esecuzione alle delibere assembleari
- disciplinare l'uso delle parti comuni e la prestazione dei servizi
- conservare i documenti d'archivio
- rappresentare legalmente il Condominio
- gestire un conto corrente bancario intestato al Condominio, attraverso il quale verranno incassate le rate condominiali e pagati i fornitori
- predisporre ed inviare prima di ciascuna scadenza il modello compilato per l'effettuazione del bonifico bancario
- svolgere le pratiche per il recupero fiscale
- svolgere le pratiche per i sinistri condominiali
- tenere una pagina web condominiale con news, atti condominiale e indicazioni contabili