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Consulenza in medicina del lavoro

Lo Studio Loiaconi offre servizi di consulenza medica del lavoro per supportare i lavoratori e le aziende.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. impone ai datori di lavoro di avvalersi di un Medico Competente e di un piano di sorveglianza sanitaria.

Le aziende, nella persona del datore di lavoro o comunque nella persona del rappresentante legale, sono tenute alla nomina del medico competente aziendale nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, quindi, la nomina, non è sempre obbligatoria.

L’obbligatorietà scatta nel momento in cui i lavoratori siano esposti a rischi elevati quali, ad esempio, quello chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi.

Rientrano nelle tipologie di lavoratori per le quali la nomina del medico aziendale è obbligatoria anche quelle dei video terminalisti ( con più di 20 ore a settimana davanti al monitor del computer) e lavori notturni.

La presenza di uno o più rischi, non basta di per sé a far sì che l’Azienda sia obbligata a nominare il medico competente, dipende dal grado di rischio.

Il grado di rischio sui luoghi di lavoro, dipende dal rapporto esistente fra esposizione al pericolo e il tempo di esposizione allo stesso.

Importanti sono le sanzioni amministrative e penali cui l’Azienda non adempiente incorre per la violazione della norma che prevede l’obbligo di nomina del Medico competente, infatti, il datore di lavoro che non nomina il medico competente rischia l’arresto con condanne dai tre ai sei mesi di reclusione oppure un’ammenda che può arrivare a 10.000 €.

Il D.Lgs. 81/08, nell’art. 41, definisce le norme che regolamentano la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente precedentemente nominato.

Le visite mediche, comprese nella sorveglianza sanitaria, possono essere (Comma 2 dell’art. 41):

  • visita medica preventiva: finalizzata a constatare se il candidato sia idoneo alle mansioni cui sarà destinato;
  • visita medica periodica: per verificare la salute dei lavoratori ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione svolta. Questa visita si svolge una volta l’anno, Salvo diverse indicazioni ricavate dalla normativa in essere, o qualora il medico competente lo ritenga opportuna una maggiore frequenza, in base alla valutazione del rischio dell’attività.
  • visita medica su richiesta del lavoratore: previa decisione del medico competente se detta richiesta sia effettivamente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute, suscettibili di peggioramento; anche in questo caso, qualora sia effettuata si arriverà al giudizio di idoneità. 
  • visita medica per cambio mansione: per verificare l’idoneità rispetto la nuove attività da svolgere;
  • visita medica di fine rapporto: quando sia stabilito dalla norma vigente.

Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: in fase pre-assuntiva, per accertare stati di gravidanza in qualsiasi altro caso previsto dalla normativa vigente.

Gli esiti della visita medica dovranno essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e il medico competente allegherà inoltre il suo giudizio di idoneità rispetto la mansione specifica.